Risparmio energetico e finanziaria: le detrazioni del 55% per sostituzione impianto termico e installazione di pannelli solari
La Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/07, in materia di risparmi energetici ed ecologia, ha prorogato gli incentivi fiscali previsti dalla scorsa legge finanziaria fino al 31/12/2010.
Negli ultimi anni la normativa in materia è stata variamente modificata e determinata: dal D.M. del 19/2/2007, dalla Legge n. 244/2007, dal D.L. 185/2008, dalla Legge n. 2 /2009 e da ultimo dal Decreto Interministeriale del 6/8/2009.
Le modifiche si riferiscono in particolare alle procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni.
L’intervento di sostituzione dell’impianto termico è tra gli interventi agevolati. In particolare, gli “interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale per cui è prevista una detrazione del 55% considerati dalla Legge Finanziaria 2008 riguardano “le spese sostenute per sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia”.
Inoltre è prevista una detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per “installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università”.
Con il decreto attuativo del 19 febbraio 2007 (Decreto edifici), come modificato dal decreto 7 aprile 2008, sono stati ben individuati gli interventi per i quali trova applicazione l’agevolazione fiscale.
Per quanto riguarda i succitati interventi, la Finanziaria prevede per le persone fisiche:
Questa possibilità è vincolata ad un limite massimo, come indicato nella tabella di seguito riportata:
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso
L’intervento di sostituzione dell’impianto termico è tra gli interventi agevolati. In particolare, gli “interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale per cui è prevista una detrazione del 55% considerati dalla Legge Finanziaria 2008 riguardano “le spese sostenute per sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia”.
Inoltre è prevista una detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per “installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università”.
Con il decreto attuativo del 19 febbraio 2007 (Decreto edifici), come modificato dal decreto 7 aprile 2008, sono stati ben individuati gli interventi per i quali trova applicazione l’agevolazione fiscale.
Per quanto riguarda i succitati interventi, la Finanziaria prevede per le persone fisiche:
- un rimborso del 55% della spesa sostenuta sotto forma di detrazione dall’imposta lorda sui redditi (IRPEF);
- la ripartizione obbligatoriamente in 5 anni della detrazione fiscale (e non più da 3 a 10 a scelta del contribuente come previsto nel 2008) per le spese sostenute a partire dal 2009, entro un limite massimo di seguito precisato.
Questa possibilità è vincolata ad un limite massimo, come indicato nella tabella di seguito riportata:
| TIPO DI INTERVENTO | DETRAZIONE MASSIMA | |
| riqualificazione energetica di edifici esistenti | 100.000 euro (55% di 181.818,18) | |
| involucro edifici (pareti, finestre compresi gli infissi, su edifici esistenti) | 60.000 euro (55% di 109.090,90) | |
| installazioni di pannelli solari | 60.000 euro (55% di 109.090,90) | |
| sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale | 30.000 euro (55% di 54.545,45) |
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso


