IL DPR XY/09 LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Il decreto è attuativo dell’art.6 comma 9 e dell’art. 1 comma 5 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. che definisce le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e le linee guida nazionali.
Il decreto fissa le linee guida nazionali per la certificazione energetica e gli strumenti di raccordo tra Stato e Regioni. In alcuni Enti Locali sono già state definite procedure che si integrano nella normativa nazionale in base alle peculiarità territoriali. Le linee guida si applicano a quelle regioni che non hanno ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva EPBD.
Nell’emanazione di propri strumenti le Regioni e le Province autonome dovranno tenere conto degli elementi essenziali di seguito riportati; qualora avessero già provveduto a dotarsi di tali strumenti, devono attuare misure atte a favorire un graduale riavvicinamento dei propri strumenti di certificazione energetica degli edifici alle Linee Guida.
Tra lo scopo delle linee guida si ribadisce in sostanza la necessità di tale strumento di chiara ed immediata comprensione per fornire informazioni circa la qualità energetica degli immobili sia in caso di valutazione economica di interventi di riqualificazione energetica sia in caso di acquisti e locazioni di immobili.
La prestazione energetica dell’edificio può essere espressa attraverso l’indice di prestazione energetica globale EPgl, dato dalla seguente somma:
EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill
Legenda:
EPgl = Globale
EPi = Per la climatizzazione invernale
EPacs = Per la produzione di acqua calda
EPe = Per il raffrescamento estivo
EPill = Per l’illuminazione
L’indice EPgl tiene quindi conto di:
• fabbisogno di energia primaria per:
- climatizzazione invernale;
- climatizzazione estiva;
- produzione di acqua calda sanitaria;
- illuminazione.
• energia erogata e energia ausiliaria dei sistemi impiantistici
(inclusa autoproduzione o utilizzo di energia).
Nella prima fase di avvio si considerano solo gli indici EPi e EPacs.
Per quanto riguarda la climatizzazione estiva, è prevista una valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio per il contenimento del relativo fabbisogno.
L’estensione a tutti i servizi energetici afferenti l’edificio e le integrazioni dei metodi a consuntivo o delle valutazioni d’esercizio saranno integrati con provvedimenti successivi.

