IL DPR 59/09 - IN VIGORE DAL 25 GIUGNO 2009

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.132 del 10 giugno il DPR 2 aprile 2009, n. 59, costituisce regolamento di attuazione dell’art. 4 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. (il primo dei tre decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 192/05).

Principali novità:
• adozione norme UNI TS 11300 per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (art. 3 – c. 1);

• rimando alle Linee Guida Nazionali (da emanare) per le metodologie per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, ai fini della certificazione degli edifici (art. 3 – c. 2);

• dispone l’obbligo di verifica della prestazione energetica estiva (Epe, invol) (art. 4 - c.3):

• Edifici di nuova costruzione, ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b) (CASO 1 TABELLA), del decreto legislativo, si procede in sede progettuale alla determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio (Epe, invol), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell’edificio, calcolata tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 - 1, e la superficie utile, per gli edifici residenziali, o il volume per gli edifici con altre destinazioni d’uso, e alla verifica che la stessa sia non superiore a:
-- 40 kWh/m2 anno (zone climatiche A e B);
-- 30 kWh/m2 anno (zone climatiche C, D, E, e F).

• valore limite del rendimento termico utile degli impianti più restrittivo (art. 4 – c. 5): ηg> [75+3logPn] % (se Pn >1000 kW: ηg> 84 %)

• Definizione di valori limite di trasmittanza termica periodica Yie (parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell’arco delle 24 ore) (art. 4 – c. 18).

In particolare ciò al fine di attuare misure volte a limitare i fabbisogno energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all’art. 3 comma 2 lett. a), b), c) n.1 (quest’ultimo limitatamente alle ristrutturazioni integrali) del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. (CASO 1 e CASO 2 della tabella).

- Il decreto dispone le seguenti verifiche:
  - per pareti verticali opache (non quelle nel quadrante
    nord-ovest, nord e nord-est): Yie ≤ 0,12 W/ m4 pt °K oppure, in
    alternativa, Ms≥230kg/m2;
  - per pareti opache orizzontali: Yie < 0,20 W/m2 °K

- fornisce un chiarimento sui provvedimenti regionali già adottati (art. 6 – c. 1-2):
Le disposizioni del DPR 59/09 si attuano per quelle province e regioni che non hanno ancora provveduto a recepire la direttiva europea 2001/91/CE adottando provvedimenti propri. Tuttavia precisa che le Regioni e le Province autonome possono comunque definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici diverse da quelle di cui alle norme UNI TS 11300, bma che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento. Inoltre suggerisce di fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi (definizione di valori prestazionali e prescrittivi minimi inferiori di quelli nazionali). Infine il decreto dispone il riavvicinamento della legislazione di regioni e province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva europea. Lo scopo è rendere tali provvedimenti coerenticon i contenuti dei decreti nazionali.

• Validazione dei software di calcolo con strumento nazionale di riferimento, che devono i valori degli indici calcolati con il loro utilizzo abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri calcolati con lo strumento nazionale di riferimento (norma UNI/TS 11300). (art. 7 – c.1)

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