IL D.LGS. 192-05 così come modificato dal D.LGS 311/06

Cosa stabilisce? (ART.1)

Il D.lgs 19 agosto 2005, n. 192 stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al

fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica (art. 1). L’art. 2, unitamente all’Allegato A fornisce le definizioni utili per la comprensione del decreto.


Esclusioni (art. 3): immobili ricadenti nell’ambito di quanto disciplinato dal codice dei beni culturali e del paesaggio (nei casi di sensibile alterazione del loro valore storico-culturale), fabbricati

industriali, artigianali e agricoli non residenziali, i fabbricati isolati con superficie inferiore a 50 m2.

Adempimenti di cui al decreto 192/05 modificato dal 311/06 (art.3, art. 11, ALEGATO I e ALEGATO C)
Nella tabella si riportano gli adempimenti contenuti nel D.Lgs. 192/05 così come modificato dal D.Lgs. 311/06 per quanto riguarda la nuova costruzione e ristrutturazione di edifici e interventi su impianti e generatori.

Ambiti di intervento e relativi requisiti di riqualificazione degli edifici (edifici residenziali)

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