LA DIRETTIVA 2002/91/CE "EPBD"
ENERGY PERFORMANCE BULDINGS SUL RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA

Gli Stati membri devono far rispettare requisiti minimi di efficienza energetica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti, provvedere alla certificazione del rendimento energetico nell’edilizia e imporre il controllo periodico delle caldaie e degli impianti di condizionamento [1].

I consumi di energia in edilizia, a livello Unione europea, sono aumentati sia in valore assoluto sia in percentuale (anche se in misura inferiore ai consumi nel settore dei trasporti), grazie alla diminuzione dei consumi nel settore industriale e rappresentano, oggi, circa il 40% della domanda di energia. In parallelo al consumo di energia crescono anche le emissioni di anidride carbonica (anche se in misura inferiore a causa dell’aumento della penetrazione del metano rispetto al gasolio per il riscaldamento).

Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e delle azioni comunitarie.

La direttiva comprende quattro elementi principali: • adozione di una metodologia comune di calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici, a livello nazionale e regionale;

• i requisiti minimi sul rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e degli edifici già esistenti sottoposti a importanti ristrutturazioni; • i sistemi di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti; • l’ispezione periodica delle caldaie e degli impianti centralizzati di aria condizionata negli edifici e la valutazione degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie installate da oltre 15 anni.

L’obiettivo è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi.

La Direttiva EPBD costituisce uno strumento determinante per le politiche di riduzione dei consumi energetici sul lato della domanda. Si osserva che, dal momento che il tasso di turn-over degli edifici è piuttosto esiguo (vita utile di 50-100 anni), per ottenere un miglioramento delle prestazioni energetiche a breve la Direttiva prevede applicazioni anche sul patrimonio edilizio esistente e non solo sulle nuove costruzioni.



Definizioni (art. 2)
Rendimento energetico di un edificio:
La quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi, tra gli altri, il riscaldamento, il riscaldamento dell’acqua, il raffreddamento, la ventilazione e l’illuminazione.

Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori calcolati tenendo conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e dell’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di generazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico.

Attestato del rendimento energetico di un edificio:
Un documento riconosciuto dallo Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal

calcolo del rendimento energetico di un edificio effettuato seguendo una metodologia sulla base del quadro generale descritto nell’allegato.



Fissazione di requisiti di rendimento energetico
(art. 4)

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici.

I requisiti sono riveduti a scadenze regolari che non dovrebbero superare i cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore dell’edilizia.



Attestato di certificazione energetica (art. 7)


Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi. La validità dell’attestato è di dieci anni al massimo.

Nota: La Legge 133 del 6 agosto 2008, entrata in vigore il 22 agosto 2008, ha annullato l’obbligo d’allegazione dell’ACE nel caso di trasferimento a titolo oneroso e locazione di immobili e cancellato la nullità del contratto per trasferimenti e locazioni nel caso di assenza di ACE. Tuttavia è in corso una procedura di infrazione contro l’Italia, per non corretto recepimento della Direttiva europea che fornisce tali indicazioni a proposito.

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