Chi può usufruire della detrazione, tipologia di spesa e relativa detrazione
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, ove dovuta.
La Legge Finanziaria indica espressamente che gli incentivi sono previsti esclusivamente per gli edifici esistenti escludendo quelli di nuova costruzione assoggettati a diverse prescrizioni comunitarie in materia di rendimenti energetici degli stessi edifici.
In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:
In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:
- essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari;
- nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l’immobile in comodato.
Il Decreto attuativo della Legge Finanziaria indica tra le spese detraibili, oltre a quelle necessarie all’acquisto del bene, quelle relative a:
- prestazioni professionali sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio e le spese di progettazione dell’impianto.
- spese impiantistiche sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico.
Per l’ottenimento della detrazione del 55% dall’IRPEF il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto (asseverazione).
Ai fini dell’asseverazione dell’intervento concernente l’installazione dei pannelli solari è richiesto:
Ai fini dell’asseverazione dell’intervento concernente l’installazione dei pannelli solari è richiesto:
- un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici);
- che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera.
- l’asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori (si veda la sezione Certificati delle caldaie a condensazione Gruppo Imar). Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, per la sostituzione dell’impianto termico, con la metodologia semplificata riportata dall’allegato G del Decreto Edifici (per la consultazione del decreto edifici).
- I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale.
Nel bonifico deve risultare:- la causale del versamento (per esempio “interventi per il risparmio energetico di cui alle Legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come prorogati dalla Legge del 24 dicembre 2007 n. 244”);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
- Trasmettere per via telematica all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it la scheda informativa relativa agli interventi effettuati (Allegato G del Decreto Edifici). Il sito internet www.acs.enea.it rilascerà regolare ricevuta informatica.
- Conservare la certificazione del produttore della caldaia e la certificazione relativa ai pannelli solari (effettuare per entrambi i casi il download nella sezione Certificati delle caldaie a condensazione Gruppo Imar), la ricevuta informatica, le fatture comprovanti le spese sostenute e, per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Tutta la documentazione va conservata per l’intero periodo in cui è esperibile l’attività di accertamento da parte del fisco.

