COPERTURA DEL FABBISOGNO DA FONTI RINNOVABILI

Inoltre il D.Lgs. All. I punto 12 prescrive per tutte le categorie di edifici è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione di impianti termici esistenti ( CASO 1A, CASO 3), l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di fonti rinnovabili (limite ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici).

Inoltre il D.Lgs. All. I punto 12 prescrive “nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all’articolo 3, comma 2, lettera a (CASO 1A, CASO 1B), è obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica”.

Le fonti rinnovabili sono quelle definite dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

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