A CHE PUNTO E' LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN ITALIA? E NELLE REGIONI?

Le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle Linee guida nazionali.
Attualmente è stato pubblicato, in data 10 giugno 2009, il DPR 59/09.
L’art. 11 del decreto precisa che, nel frattempo, sono in vigore le prescrizioni della legge 10/91 modificata secondo allegati D.Lgs 192. Inoltre l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica.

L’art. 17 è la clausola di cedevolezza che consente alle Regioni e alle Province autonome di recepire autonomamente la direttiva 2002/91/CE. Così è stato: infatti, alcune Regioni hanno legiferato a livello locale senza attendere l’emanazione di indicazioni attuative nazionali. Quindi, in alcune Regioni (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte) presentano già disposizioni di legge in merito al Rendimento energetica in edilizia ed alcune Regioni hanno già fornito anche le indicazioni (modelli di calcolo, etc..) per capire come rispettare tali obblighi di legge.

Le Regioni e le Province dovranno poi rendere tali provvedimenti coerenti con i contenuti dei decreti nazionali, una volta emanati (attuazione omogenea e coordinata della legislazione).

Le norme del DLgs e dei futuri decreti attuativi si applicano per le Regioni e le Province autonome finché non abbiano provveduto al recepimento della direttiva. Nell’attuare la Direttiva le regioni e le Province autonome sono obbligate al rispetto dei vincoli nazionali.

L’art. 9 c.5-bis precisa che gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel D.Lgs. 192/05, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti energetiche rinnovabili.

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