CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ART.6)
La certificazione energetica degli edifici introdotta dalla Direttiva 2002/91/CE mira a sensibilizzare gli utenti (e quindi, di conseguenza, per forza di cose anche gli attori del processo edilizio) sugli aspetti energetico-ambientali all’atto della scelta dell’immobile e introdurre il parametro “efficienza energetica” come valore del mercato edilizio.
Attestato di certificazione energetica:
• validità temporale: massimo 10 anni, fino ad un eventuale intervento di ristrutturazione;
• comprende: dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, valori di legge e di riferimento della prestazione energetica, suggerimento sugli interventi di riqualificazione più significativi ed economicamente convenienti;
• deve essere prodotto: in caso di compravendita, in caso di locazione;
• deve essere affisso: negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico.
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
Documento che, fino all’emanazione delle Linee Guida Nazionali sulla certificazione energetica, può sostituire l’attestato di certificazione energetica. Trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle linee guida, l’attestato di qualificazione energetica perde la sua efficacia.
(art. 11 c.11-bis e c.11 tris) La certificazione energetica è propedeutica tanto alla progettazione di nuovi edifici ad elevate prestazioni che alla ristrutturazione complessiva degli edifici e quindi alla loro riqualificazione energetica.
Per questo motivo la certificazione energetica porterà positivi effetti sul valore di mercato degli immobili ad incentivare nel medio termine la riqualificazione degli edifici a bassa prestazione energetica.
Semplificando si può paragonare alla targhetta colorata che troviamo attaccata negli elettrodomestici in vendita e dai cui riusciamo a capire (in base alle lettere e ai colori) se quell’elettrodomestico consuma molto o poco. È interesse dell’ acquirente di un immobile conoscere l’ edificio in base alle potenzialità di risparmio energetico associate all’immobile.

