ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (PER EDIFICIO RESIDENZIALE)
ALLEGATO 6 DEL DPR

Nota: ll DPR XY/09 precisa, all’art.6, che l’attestato ha una validità temporale massima di dieci anni e tale durata non è inficiata dall’emanazione di provvedimenti che aggiornano il Decreto, per esempio integrandolo con le modalità di calcolo dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva e per illuminazione.

PRESTAZIONE ENERGETICA:
globale: energia totale utilizzata per m2 di superficie utile (indice EPgl)
riscaldamento: energia utilizzata per riscaldare l’edificio per m2 di superficie utile (indice EPi)
raffreddamento: energia utilizzata per riscaldare l’edificio per m2 di superficie utile (indice EPi)
acqua calda: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m2 di superficie utile (indice EPacs)

CLASSE ENERGETICA GLOBALE determinata conformemente ai criteri illustrati nelle linee guida

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: miglioramento della prestazione energetica conseguente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo “RACCOMANDAZIONI” che presentano un tempo di ritorno inferiore ai 10 anni.

LIMITE DI LEGGE:
Indica il requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella stessa località.

EMISSIONI DI CO2 indica le emissioni clima alteranti derivanti dall’attuale efficienza energetica degli edifici

CLASSE ENERGETICA DEL’ EDIFICIO riferita all’indice EPgl

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